Descrizione
Si comunica il rientro al livello verde per il PM10 a partire dalla giornata di domani 15 novembre 2025.
Si ricorda che, anche nel caso di livello di allerta verde, sono in vigore alcune restrizioni nel periodo 1 ottobre 2025 – 30 aprile 2026.
ORDINANZA N. 410 DEL 30/09/2025 – Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti sul territorio comunale da applicare dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026.
Livello di allerta 0 – colore VERDE:
Divieto di circolazione nei giorni dal lunedì al venerdì feriali , dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:
- ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0;
- autoveicoli classificati in categoria M1 , M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1;
- autoveicoli classificati in categoria M1 , M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- autoveicoli classificati in categoria M1 , M2 e M3 ad uso proprio alimentati a GPL/metano Euro 0, 1;
- veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;
- veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;
- veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a GPL/metano Euro 0, 1.
Divieto di sostare con il motore acceso :
a) per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
b) per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
c) per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello;
d) per treni o locomotive con motore a combustione.
ORDINANZA N. 419 DEL 03/10/2025 - Disposizioni relative alla gestione e utilizzo degli impianti termici, regolamentazione dei falò tradizionali, barbecue, fuochi d’artificio e combustioni all’aperto – Periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026.
Livello di allerta 0 – colore VERDE:
A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI
A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:
- 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- 19°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.
Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell’infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.
B. FALO’ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D’ARTIFICIO
B1. Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a).
Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (complessivi) organizzati/autorizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.
Con riferimento all’evento svolto nel periodo dell’Epifania, il numero dei falò accesi non potrà essere superiore a n. 4.
B2. L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 mc circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.
B3. I barbecue all’aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero uguale inferiore a quello svolto nell’anno precedente (massimo 4 eventi).
Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.
C. COMBUSTIONI ALL’APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI
C1. Divieto di effettuare combustioni all’aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).
Per quanto riguarda gli spandimenti zootecnici, si richiama il vigente Regolamento Comunale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati, delle acque reflue aziendali, approvato con DCC n. 160/2022, il quale all’art. 5 – Modalità di utilizzazione e distribuzione agronomica dei liquami, letami, materiali assimilati, acque reflue e dei fertilizzanti di cui al D.Lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, prevede, tra l’altro, l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, per tutto il periodo dell’anno.