Davanti al Giudice di Pace si può agire in proprio se il valore della controversia non supera i 1100,00 euro, e qualora il valore fosse superiore necessita di assistenza legale.
1) Sezione amministrativa: coordinamento Ufficio Giudice di Pace. Presso l’Ufficio del Giudice di Pace si può asseverare con giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione, richiedere certificazioni di conformità di atti in possesso dell’utente, richiedere autentica della firma su atti da produrre alla Pubblica Amministrazione.
Personale: Funzionario Giudiziario Arianna Tiozzo Pezzoli
2) Sezione Civile: sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace in ambito civile le cause:
1) Rapporti condominiali;
2) Controversie in materia di immissioni e distanza alberi/siepi;
3) Azioni in materia di risarcimento del danno;
4) Opposizione all’Ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. N. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto;
5) Opposizione all’Ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. N. 689/1981 relativa a sanzioni per violazione del Codice della Strada;
6) Opposizione Ordinanza Prefettizia di cui art. 75 c. 4DPR 309/1990 (stupefacenti).
Personale: Cancelliere Genni Colombo
3) Sezione Penale
Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se viene presentata una querela, personalmente presso la Procura della Repubblica o alle Forze dell’Ordine. È possibile presentare un Ricorso immediato redatto da un Legale.
Personale: Cancelliere Piergiorgio Penzo