Convivenze di fatto
-
Servizio attivo
La convivenza di fatto è stata istituita con Legge N. 76 - La coppia che intende costituire una convivenza di fatto (ai sensi della Legge Cirinnà) deve risultare già una "famiglia anagrafica" già iscritta nello stesso indirizzo del Comune di residenza.
A chi è rivolto
Due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile; coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Descrizione
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
- coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.
È un contratto facoltativo che la legge consente di poter stipulare da parte della coppia di conviventi di fatto in cui vengono regolati esclusivamente i rapporti patrimoniali. Deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, in questo caso occorre rivolgersi a un professionista (notaio o avvocato) che dovranno certificare che il contratto è conforme a norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi il notaio o l'avvocato provvederà a trasmettere al comune il contratto entro 10 giorni dalla stipula.
La richiesta di cancellazione della convivenza di fatto deve essere presentata al Comune da parte della coppia congiuntamente o solo di una delle due parti interessate qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune dovrà provvedere a inviare all’altra la comunicazione di avvio del procedimento.
La cancellazione della convivenza di fatto avviene d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di convivenza a seguito di variazione della residenza di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto, o in caso di matrimonio e unione civile.
Come fare
Come si costituisce la convivenza di fatto
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione Modulistica.
In caso contrario è necessario effettuare prima la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione alla rimanente documentazione prevista.
Cosa serve
Per accedere al servizio sono necessari:
- dichiarazione di costituzione o di scioglimento compilata;
- documento di identità di entrambi.
Cosa si ottiene
L'istituzione o la cancellazione di una convivenza di fatto.
Tempi e scadenze
La registrazione della dichiarazione della convivenza di fatto è eseguita entro due giorni lavorativi dalla chiusura della pratica di residenza, o dalla registrazione al protocollo per coppie già residenti.
Il contratto di convivenza è registrato entro due giorni lavorativi dalla registrazione al protocollo della richiesta pervenuta dal notaio/avvocato.
Quanto costa
La richiesta è gratuita.
Procedure collegate all'esito
Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Servizio Anagrafe.
Accedi al servizio
Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'ufficio responsabile.
Casi particolari
Nel caso di cittadini stranieri o comunitari, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentazione prevista dalla legge (permesso di soggiorno o la documenta prevista dal d.Lgs. n.30/2007), dichiarando di essere coabitanti e di voler costituire una convivenza di fatto (e quindi dovranno dichiarare anche lo stato libero e di non aver rapporti di parentela). Dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.
Ulteriori informazioni
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. È la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.
Poiché la presenza di un contratto di convivenza non è idonea a definire la posizione dei due soggetti della coppia come conviventi di fatto ai sensi del L. n.76/2016, nel caso in cui uno dei due sia cittadino comunitario non iscritto in anagrafe, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal d.Lgs. n.30/2007 per la sua iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano.
Contenuto del contratto
Il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza
Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
- in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
- minore età di uno dei conviventi;
- interdizione di una delle parti;
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.
Condizioni di servizio
Contenuti correlati
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Contatta il comune
- Leggi le domande frequenti
- Richiedi assistenza
- Centralino: Tel. (+39) 041.5534811
- Prenota appuntamento